Art. 24.
(Medico competente).

      1. Il medico competente:

          a) collabora, nell'ambito delle proprie competenze, con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione di cui all'articolo 14, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, e all'organizzazione del servizio di primo soccorso;

 

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          b) effettua gli accertamenti sanitari ed esprime i giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro di cui all'articolo 23;

          c) istituisce e aggiorna, sotto la propria responsabilità, per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria, una cartella sanitaria e di rischio da custodire presso il datore di lavoro con salvaguardia del segreto professionale o presso il suo studio, nel caso delle aziende di cui all'allegato II;

          d) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti per la sicurezza;

          e) informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari di cui alla lettera b) e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; una copia viene comunque consegnata alla cessazione del rapporto di lavoro;

          f) comunica, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 18, ai rappresentanti per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti clinici e strumentali effettuati e fornisce indicazioni sul significato di tali risultati;

          g) congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione, visita gli ambienti di lavoro almeno due volte all'anno e partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini delle valutazioni e dei pareri di competenza;

          h) collabora alle attività di informazione e di formazione di cui al capo VII;

          i) invia all'ISPESL le cartelle sanitarie e di rischio e ogni altra documentazione, nei casi previsti dalla presente legge, alla cessazione del rapporto di lavoro.

      2. Qualora il medico competente, a seguito degli accertamenti di cui al comma

 

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1, lettera b), esprima un giudizio sull'inidoneità parziale, temporanea o totale del lavoratore, ne informa per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore.
      3. Avverso i giudizi di cui al comma 1, lettera b), è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del giudizio medesimo, all'organo di vigilanza territorialmente competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso.
      4. Il medico competente svolge la propria opera in qualità di:

          a) dipendente da una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con l'imprenditore per lo svolgimento dei compiti di cui al presente capo;

          b) libero professionista;

          c) dipendente del datore di lavoro.

      5. Il dipendente di una struttura pubblica non può svolgere l'attività di medico competente qualora esplichi attività di vigilanza.
      6. Qualora il medico competente sia dipendente del datore di lavoro, questi gli fornisce i mezzi e gli assicura le condizioni necessari per lo svolgimento dei suoi compiti.
      7. Il medico competente può avvalersi, per motivate ragioni, della collaborazione di medici specialisti scelti dal datore di lavoro che ne sopporta gli oneri.